Le fotografie sono tutelate dalla Legge sul diritto d'autore - L. n. 633/41 e succ. modificazioni - che prevede, tra l'altro, il necessario consenso all'utilizzo da parte del soggetto ritratto (art. 96).
Non occorre il consenso se la persona è nota e neanche se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, oppure perché la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97).
Anche nei casi di esclusione appena esposti è necessario, comunque, il consenso la